Reclami e Arbitro Assicurativo
Reclami
Come presentare i reclami e risolvere le controversie
All’impresa assicuratrice
Per qualsiasi reclamo inerente al contratto di Assicurazione, il reclamante può rivolgersi direttamente per iscritto (a mezzo posta, fax o e-mail) all’Ufficio Reclami della Compagnia:
Elips Life Ltd.
(Ufficio Reclami)
Via San Prospero, 1 – 20121 Milano
Fax: +39 02 82 958909
e-mail: erpynzv@crp.ryvcfyvsr.pbz
specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. L’Impresa darà risposta al reclamante entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.
All’IVASS
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi per iscritto a:
IVASS – Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma.
Il reclamo dovrà essere inviato all’IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso via fax al numero 06.42.133.206.
La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC alla casella di posta elettronica certificata ghgryn.pbafhzngber@crp.vinff.vg.
È inoltre possibile utilizzare il seguente modulo di reclamo: http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida ai reclami.pdf
Info su: www.ivass.it.
All’Autorità del Liechtenstein
I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS, possono anche essere indirizzati all'Autorità di Vigilanza del Paese di origine della Compagnia (Liechtenstein), e precisamente, secondo quanto da essa previsto, alla:
Financial Market Authority (FMA) del Liechtenstein
Landstrasse 109, Postfach 279
9490 Vaduz, Liechtenstein
Telefono +423 236 7373 - Fax +423 236 7374 - Email: vasb@szn-yv.yv
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie:
- Mediazione: Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
- Negoziazione assistita: Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
- Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie: Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net) o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
Attività di gestione dei reclami – rendiconto annuale
- Ancora nessun documento
Arbitro Assicurativo (AAS)
L’Arbitro Assicurativo è il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti, imprese di assicurazione e intermediari, istituito ai sensi dell’art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni e disciplinato dal Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 215/2024 e dal Provvedimento IVASS n. 163/2025. L’Arbitro è competente per le controversie relative a contratti di assicurazione, prestazioni e liquidazione dei sinistri, e attività di distribuzione assicurativa.
Quando è possibile rivolgersi all’Arbitro Assicurativo
Il ricorso all’Arbitro è possibile solo dopo aver presentato un reclamo scritto a ElipsLife o all’intermediario, nei seguenti casi: mancata risposta entro 45 giorni o risposta ritenuta non soddisfacente.
Il ricorso deve essere presentato entro 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo.
Come presentare ricorso
Il ricorso si presenta esclusivamente tramite la piattaforma telematica ufficiale dell’Arbitro Assicurativo: www.arbitroassicurativo.org
È previsto il pagamento di un contributo di 20 euro, che viene rimborsato in caso di accoglimento del ricorso.
Natura della decisione
Le decisioni dell’Arbitro Assicurativo non hanno natura giurisdizionale. L’eventuale mancato adeguamento dell’impresa è reso pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Decisioni dell’Arbitro Assicurativo – non eseguite
| Numero decisione | Data decisione | Oggetto della controversia | Esito |